Ratio (principio fondante) della legge:
La legge 194 è una legge volta a garantire il c.d. “principio di autodeterminazione della donna”, ossia il diritto della donna di decidere autonomamente su fatti riguardanti la propria realtà psichica e fisica, con riguardo particolare alla legittima decisione di non portare a termine una gravidanza.
In merito al termine “legittimità”, si ricorda ai gentili lettori e alle gentili lettrici che, considerando che la capacità giuridica (ossia la capacità di essere titolari di diritti e doveri rilevanti per l’ordinamento giuridico) si acquista con l’evento della nascita (art.1 Codice Civile), il dibattito etico/morale e religioso concernente l’interruzione di gravidanza non è considerabile dal punto di vista giuridico.
Il c.d. aborto non rappresenta una lesione del diritto alla vita poiché il soggetto leso non esiste ancora per l’ordinamento giuridico.
Art 4. L’articolo quattro indica alla donna intenzionata ad interrompere la gravidanza i motivi giuridicamente riconosciuti per i quali può prendere questa decisione e i primi passi che deve compiere, per questo verrà trattato per primo in questa mia “guida” alla l.194.
I motivi riguardano la donna che ritenga di trovarsi in condizioni per le quali la gravidanza, il parto o la maternità “comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione al suo stato di salute o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito”.
È a mio parere importante per la donna conoscere queste motivazioni “legittime”, visto e considerato che, come vedremo in seguito, ella dovrà affrontare dei colloqui con medici di strutture sanitarie o consultori che per legge dovranno indagare riguardo le radici della sua decisione e tentare (anche) di dissuaderla (a tale riguardo leggi attentamente quanto riportato in basso riguardo all’art 5)
Cosa fare: Entro i primi 90 giorni (ATTENZIONE! I 90 giorni sono la scadenza per interrompere la gravidanza, non per tenere il colloquio! È consigliabile quindi recarsi il prima possibile per evitare di intercorrere in problematiche di tempistiche! A tal riguardo leggi con attenzione la seconda parte di quanto trattato all’articolo 5, spiegato in basso.) devi rivolgerti ad un consultorio pubblico o ad una struttura socio sanitaria abilitata dalla regione, o ad un medico di fiducia.
Art 6. Interruzione di gravidanza dopo i primi 90 giorni.
Ovviamente questa casistica è riservata a ipotesi gravissime: puoi abortire dopo i 3 mesi di gravidanza se la tua vita è in grave pericolo oppure se al feto sono stati diagnosticati rilevanti anomalie o malformazioni che rappresentino un grave pericolo per la tua salute fisica o psichica.
Art 7. I processi patologici del feto per i quali puoi interrompere la gravidanza dopo i primi 90 giorni sono accertati da un ginecologo dell’ospedale dove devi abortire.
Se la tua vita è in grave pericolo in modo imminente, l’aborto può essere praticato senza le procedure burocratiche di accertamento dei processi patologici e anche al di fuori delle sedi indicate espressamente dalla legge. In questo caso il medico ne darà comunicazione al medico provinciale.
Art 2. Il consultorio deve assisterti:
- Informandoti sui tuoi diritti in base alla legislazione statale e regionale e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali ai quali puoi accedere tramite le strutture operanti sul tuo territorio e anche sui tuoi diritti riguardo la legislazione sul lavoro alla tutela della maternità. (RICORDA DI PRETENDERE LE TUE INFORMAZIONI! Il comma c prevede anche che, nel caso in cui la tua maternità o la tua gravidanza creino problemi per i quali i normali interventi non siano sufficienti, il consultorio deve attuare o proporre all’ente locale speciali interventi)
- (cit. comma d) “Contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza”. Ovviamente la legislazione ha inteso prevedere questo onere per i consultori a tutela di quelle donne che magari sono indecise riguardo ciò che fare in relazione alle problematiche economiche e sociali che una gravidanza potrebbe provocare nella loro vita. Per aiutarle i consultori, sempre sulla base della legge, possono avvalersi della collaborazione con formazioni sociali e associazioni di volontariato volte ad aiutare la maternità difficile dopo il parto.
- Tutto ciò è consentito anche ai minori di 18 anni. (Se sei minorenne leggi con attenzione l’articolo 12, sotto spiegato)
Art 5. Il colloquio al consultorio.
Il consultorio e la struttura sanitaria non devono solo garantire gli accertamenti medici di cui hai bisogno. Essi hanno l’obbligo (soprattutto nel caso in cui la tua volontà di abortire sia indotta da condizioni economiche, sociali o familiari) di esaminare con te e con il padre in questione (SOLO SE CONSENTI CHE EGLI PARTECIPI) le possibili soluzioni dei problemi da te proposti (in base alle motivazioni di cui all’art 2) per aiutarti a rimuovere le cause per le quali hai deciso di interrompere la gravidanza.
Essi devono anche metterti in grado di far valere i tuoi diritti di madre e lavoratrici promovendo ogni intervento a sostenerti e offrendoti tutti gli aiuti necessari prima e dopo l’eventuale parto.
Stessa cosa fa il medico di tua fiducia al quale ti sei eventualmente rivolta.
Quando il medico del consultorio, o della struttura sanitaria, o di tua fiducia riscontra condizioni tali da rendere urgente l’intervento (ex. Ti sei resa conto molto tardi di essere incinta e hai poco tempo per terminare la gravidanza) ti rilascerà immediatamente un certificato che attesta questa urgenza, con il quale potrai presentarti ad una delle sedi autorizzate a praticare l’interruzione di gravidanza (attenzione! I medici con i quali hai avuto il colloquio hanno l’onere anche di indicarti a quali sedi rivolgerti)
Se non vi è urgenza riscontrata, il medico ti rilascerà una copia di un documento (che firmerai anche tu) che attesta la gravidanza e la richiesta di interruzione della stessa, e ti inviterà a soprassedere per 7 giorni.
Questi 7 giorni costituiscono un lasso di tempo obbligatorio per permettere alla donna di riflettere a fondo sulla sua decisione.
Trascorsi questi 7 giorni puoi presentarti in una sede autorizzata con il documento di cui sopra per ottenere l’interruzione di gravidanza.
Art 8: Le sedi
· Ospedali generali, in questo caso l’interruzione di gravidanza sarà praticata da un medico ginecologo/ostetrico
· Ospedali pubblici specializzati
· Case di cura autorizzate dalla regione, fornite dei requisiti igienico sanitari e dei servizi ostetrico-ginecologiche.
· Poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati funzionalmente collegati agli ospedali autorizzati dalla regione.
Art 9: Obiezione di coscienza
Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di interruzione di gravidanza quando sollevi l’obiezione di coscienza (deve esserci comunque una preventiva dichiarazione) ma non è esonerato dal darti l’assistenza antecedente e conseguente all’intervento.
Inoltre l’obiezione di coscienza non può essere invocata nel caso in cui tu sia in grave pericolo di vita e l’intervento del personale obiettore sia indispensabile per salvarti.
Art 10. TUTTO A CARICO DELLA REGIONE.
L’accertamento, l’intervento, la cura e l’eventuale degenza relativi all’interruzione di gravidanza (sia entro i 90 giorni che oltre) ed attuati nelle istituzioni sanitarie ( di cui all’art 8) rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alla regione. Di conseguenza è tutto gratuito.
La ratio di questo articolo è volta a non incitare all’aborto clandestino.
Art 12: Minore età.
Se sei minorenne, per l’interruzione della gravidanza è richiesto l’assenso di chi esercita su di te la potestà o la tutela.
Tuttavia, nei primi novanta giorni, se ci sono seri motivi che impediscono o sconsigliano la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela su di te (o se queste rifiutano di assentire o esprimono pareri fra loro difformi) il consultorio (o la struttura medica o il medico di fiducia) devono far avere, entro 7 giorni, una relazione (corredata del loro parere) al giudice tutelare, che entro altri 5 giorni (sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle sue ragioni e della relazione trasmessagli), può autorizzarti ad interrompere la gravidanza con un atto non reclamabile.
Se la tua salute è in grave pericolo, il medico che accerta questa condizione, indipendentemente dall’assenso di chi ha la potestà o la tutela su di te e senza ricorrere al giudice tutelare, certifica questo pericolo. Questo certificato è titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento.
Art 13. Donna interdetta per infermità di mente.
Se sei interdetta per infermità di mente la richiesta di interruzione di gravidanza può essere presentata anche dal tutore o dal marito (a meno che non siate separati).
Se la richiesta è stata effettuata da te o da tuo marito, il tutore comunque deve confermare.
Il medico del consultorio, della struttura sanitaria, o di fiducia trasmette entro 7 giorni al giudice tutelare una relazione (essa riporterà la domanda, chi l’ha posta, il tuo atteggiamento, la gravità della tua infermità mentale e il parere del tuo tutore).
Il giudice (se lo ritiene necessario ascolta gli interessati) entro 5 giorni decide con atto non reclamabile.
COLPE PENALI:
Art 17: Chiunque provoca per colpa un’interruzione di gravidanza ad una donna è punito con la reclusione dai tre mesi ai due anni.
Chiunque provoca ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista al comma precedente, diminuita fino alla metà.
Se i fatti sono stati commessi violando anche le norme sulla tutela del lavoro la pena aumenta.
Art 18: Chiunque provoca l’interruzione di gravidanza ad una donna senza il suo consenso (oppure estorcendoglielo con violenza, o minaccia, o inganno) è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Stessa pena per chi provoca l’aborto con azioni di lesione dirette alla donna.
La pena è diminuita alla metà se queste lesioni hanno provocato l’accelleramento del parto.
Se da questi fatti deriva la morte della donna si applica la reclusione dagli otto ai sedici anni; se deriva una lesione personale gravissima la reclusione è dai sei ai dodici anni; se ne deriva una lesione personale grave la pena è diminuita.
Le pene previste in questo articolo aumentano se la donna è minorenne.
Art 19: Aborto clandestino.
Chiunque provoca l’interruzione di gravidanza senza osservare le modalità di legge è punito con la reclusione fino a 3 anni. La donna è punita con una multa fino agli euro 51.
Se l’interruzione di gravidanza avviene senza l’accertamento medico nei casi previsti dagli articoli 6 e 7 (dopo i 90 giorni) è punito con la reclusione dagli uno ai quattro anni, la donna con la reclusione fino ai sei mesi.
Se l’interruzione di gravidanza avviene su donna minore, o interdetta, senza il rispetto degli articoli 12 e 13 (disciplinanti appunto queste due casistiche) le pene per chi provoca l’interruzione di gravidanza sono quelle dei commi precedenti, ovviamente aumentate fino alla metà.
La donna invece non è punibile.
Se da questi fatti si verifica la morte della donna si applica la reclusione ai tre ai sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave la pena diminuisce.
Art 20. Le pene previste dagli articoli 18 e 19 sono aumentare se chi procura l’interruzione di gravidanza è un obiettore di coscienza.
Art 21: ANONIMITA’ DELLA DONNA
Chiunque rivela l’identità ( o comunque divulga notizie idonee a rivelarla) di chi ha fatto ricorso all’interruzione di gravidanza è punito ai sensi dell’arti 622 del codice penale (reclusione fino ad un anno e multa).
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